Si. L'articolo 53 comma 2 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 prevede che "Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, il commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico può essere svolto da imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente costituite e cooperative."