L’articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 “Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di Pubblica Sicurezza. “ è stato abrogato dall’articolo 6 del decreto legislativo n.222 del 2016, il quale, nel suo allegato, identifica la materia oggetto del quesito come “Commercio su area pubblica in forma itinerante (tipo B) – non alimentare” e la sottopone al regime amministrativo dell’autorizzazione previsto dall’art.28 comma 3 del decreto legislativo n.114 del 1998.

Il regime autorizzatorio ad opera del SUAP comunali è parimenti confermato dalla legge regionale n.1 del 2014 (in particolare articoli 31 e 40) e dalla sua circolare interpretativa (articoli 1,23,25,28,32).

Si evidenzia in ogni caso che l’abrogazione del predetto articolo 126 del regio decreto n.773 non esonera dal rispetto degli obblighi di cui al succesivo articolo 128 (come modificato dalla legge 28 novembre 2005, n.246)