Con la pubblicazione del bando sono stati assegnati i 5 posteggi del settore alimentare e 11 posteggi del settore NON alimentare.
Successivamente, dopo l’avvio delle attività presso l’area mercatale, per l’assegnazione transitoria dei posteggi non assegnati al settore NON alimentare è stato applicato il criterio del maggior numero di presenze, in attuazione della LR 1/2014 e successiva circolare.
Ora l’amministrazione vuole assegnare in modo definitivo gli 11 posteggi del settore non alimentare dell’area mercato non assegnati col primo bando.
L’art.27 punto 3 della circolare regionale cprevede che i comuni trasmettano ogni anno, nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 luglio, alla DG per lo Sviluppo Economico e le attività produttive della Giunta Regionale, il numero di posteggi che si sono liberati nel corso dell’anno precedente per la comunicazione al BURC.
Considerato che per il mercato in oggetto, di nuova istituzione, i posteggi liberi non sono mai stati oggetto di assegnazione, è possibile procedere alla pubblicazione di un nuovo bando, nel rispetto della L.R.1/2014, senza dover attendere i tempi e le relative procedure di cui all’art.27 punti 3-4-5 della circolare regionale di cui al DD 997/2014, dove si fa riferimento ai posteggi che si sono liberati nell’anno precedente?


 

Ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 1/2014, i Comuni procedono con cadenza annuale alla rilevazione delle attività del commercio su aree pubbliche, al fine di consentire l’elaborazione e la rappresentazione globale dei dati ai fini statistici e programmatori, prevedendone la cadenza annuale.

Come chiarito dall’articolo 24 comma 2 lettera c della circolare richiamata, la trasmissione dei dati come sopra rilevata avviene anche ai fini e in attuazione anche di quanto disposto al successivo articolo 32 comma 2 della legge, ovvero al fine di avviare il procedimento ad evidenza pubblica di assegnazione dei posteggi disponibili, precisandosi inoltre al successivo articolo 27 comma 3 della circolare che i posti che si sono resi disponibili e che vanno comunicati sono quelli “che si sono liberati nell’anno precedente”.

Il citato art.32 comma 2 della legge dispone infatti che “Per il rilascio di autorizzazioni di tipo A che abilitano anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale i Comuni, sede di posteggio, devono far pervenire alla Regione Campania, presso l'Ufficio regionale competente, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono. “

La norma prosegue precisando al comma 3 che “. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i Comuni devono uniformarsi. “ e al successivo comma 4 “Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania dello specifico bando comunale gli operatori trasmettono, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, le domande di partecipazione ai bandi ai Comuni sede di posteggi. I Comuni sedi di posteggio espletano i bandi e provvedono, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. “.

L’articolo 46 della legge al comma 2 stabilisce che “L'assegnazione dei posteggi disponibili e di quelli non dati in concessione avviene mediante bando di concorso comunale previsto dall'articolo 32, comma 4, al quale partecipano gli operatori commerciali in possesso del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche ed i soggetti privi del titolo. “

Per quanto sopra, si ritiene che il comune dovrà obbligatoriamente ottemperare agli obblighi di comunicazione normativamente previsti