L’articolo 54 comma 4 della Legge Regionale n.7 del 2020 dispone che “Per la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e per evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento..”.

In merito alla possibilità che una impresa titolare di concessioni di posteggio in soprannumero possa cederla o, invece, sia soggetta alla revoca d’ufficio da parte del Comune, si ritiene che le due ipotesi siano entrambe valide e non escludentisi: fintanto che il Comune non esercita il potere di revoca, l’impresa può trasferire la sua concessione nei limiti in cui ciò è consentito dall’articolo 62 della medesima legge regionale.