La normativa di riferimento in Campania per il commercio su aree pubbliche è costuita dal Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 (articoli da 27 a 30) e dalla Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11” (Capo III articoli da 51 a 72). 

In particolare, l'articolo 52 comma 1 lettera a) della citata Legge Regionale definisce il commercio su aree pubbliche come "L'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;".

Il Commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 53 comma 1 della medesima Legge Regionale, è esercitabile:

  1.  sui posteggi dati in concessione (ex Tipo A);

  2.  in forma itinerante: su qualsiasi area purchè non è espressamente preclusa dal comune (ex Tipo B)