Ai sensi dell'articolo 60 comma 1 della Legge Regionale 21 aprile 2020, n.7, l'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA al comune nel quale si intende avviare l’attività.

Pertanto, a far data dal 12/05/2020, data di entrata in vigore della sopra citata legge regionale, non è più necessario richiedere l'autorizzazione al SUAP del Comune territorialmente competente.

La SCIA abilita l’operatore anche:

  1. all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
  2. alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;
  3. all’esercizio dell’attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.