L'articolo 54 comma 1 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 prevede che "L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune competente per il territorio in cui ha sede il posteggio. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione." 

Per il rilascio della concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, ai sensi dell'articolo 55 comma 1 della medesima legge regionale, il comune predispone appositi bandi, in risposta ai quali gli operatori trasmettono le domande di partecipazione ai comuni sede di posteggi, a mezzo posta elettronica certificata con le modalità e nei termini stabiliti.

In particolare, i comuni, entro il 30 luglio di ogni anno, come disposto dai commi 2,3 e 4 dell'articolo 55 della L.R. 7/2020,  trasmettono alla struttura amministrativa competente della Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o non alimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel bollettino ufficiale della regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili comunicati dai vari Comuni, nonché il modello di bando a cui i comuni si uniformano. I comuni, successivamente, emanano i relativi bandi, pubblicandololi anche sul BURC della Regione Campania, in risposta ai quali gli operatori trasmettono le domande di partecipazione a mezzo posta elettronica certificata con le modalità e nei termini stabiliti.

Quanto alla durata della concessione, il comma 2 dell'articolo 54 della legge Regionale 7/2020 stabilisce che "La concessione dei posteggi ha una durata pari a dodici anni. Per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati, i comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalla Regione, possono stabilire una durata minore, comunque non inferiore a sette anni."