L’articolo 60 comma 3 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 prevede che “Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell’utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.”.

Il successivo articolo 61 precisa inoltre che “1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune.” e che “2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 42/2004, il Comune individua le zone nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni per la salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.”

 Alla luce di ciò, si suggerisce di contattare preventivamente i SUAP dei Comuni ove si intende svolgere l’attività per verificare eventuali restrizioni all’attività di commercio e somministrazione in forma itinerante oltre a quelle previste dalla Legge Regionale 7/2020.

Si tenga comunque conto del fatto che il mezzo utilizzato per la vendita o la somministrazione di norma non può sostare nella stessa area per un periodo di tempo indeterminato, ma solo per il “tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell’utenza”. Diversamente, sostando per lunghi periodi di tempo nella medesima area, anche senza esercitare la vendita, l’area di sosta si connoterebbe come posteggio (tipo A) non autorizzato, col rischio di sanzione amministrativa per esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione ai sensi della Legge Regionale.