L’articolo 2 della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17 cita testualmente: “1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici.” Si evince che lo stesso soggetto privato trova un limite nell’esercitare ulteriori attività di affittacamere costituito, congiuntamente, dal numero delle camere (e posti letto) e dalla ubicazione delle stesse. Pertanto, nello stesso stabile un unico soggetto imprenditoriale non può superare i suddetti limiti attraverso la presentazione di due scia differenti.