Non essendo prevista come obbligatoria la colazione, potrebbe essere intesa come cucina a disposizione degli ospiti o è da considerarsi ad uso di apposito personale, implicando quindi la necessità di un bagno ed uno spogliatoio vicini per gli addetti?


Nonostante la normativa non lo chiarisca in maniera apodittica, si può affermare che la cucina prevista al punto c dell’allegato D della legge Regionale 17/2001 sia ad uso di tutti gli avventori dell’ostello. Ciò anche per adeguare l’offerta alle caratteristiche ricettive di questa particolare attività, volte al risparmio e con un target esclusivamente d persone giovani. Viceversa, la presenza di una cucina con personale addetto non farebbe più distinguere la differenza tra un ostello ed un albergo economico. Tale visione è confortata dal fatto che il punto d prevede la presenza di una sala da pranzo, il che comporta implicitamente una socializzazione delle attrezzature e dei locali. Ovviamente nulla vieta che il titolare dell’ostello decida di assumere personale addetto alla cucina. Solo in tal caso diventerebbe necessario, ad esempio, dotare l’ostello di un locale ad uso spogliatoio.