L’articolo 1 comma 50 bis della Legge Regionale n.16 del 7 agosto 2014 dispone che “la scia per le aziende ricettive, ad esclusione delle case ed appartamenti per vacanze, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli”. Per effetto di tale disposizione, all'interno di una country house può essere esercitata l’attività di somministrazione agli alloggiati, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, allegando alla SCIA per le strutture ricettive extralberghiere anche la notifica sanitaria ex art 6 reg CE 852/2004.

Nel caso in cui, invece, l’attività sia più articolata, come ad esempio quando si intende effettuare la somministrazione di alimenti e bevande anche al pubblico, sarà necessario compilare ed allegare alla SCIA per l’avvio dell’attività ci Country House la ulteriore ed apposita SCIA per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (o Domanda di autorizzazione pr somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'attività si trovi in zona tutelata), unitamente alla relativa notifica sanitaria, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 64 del D.Lgs n.59 del 26 marzo 2010 e della clausola di cedevolezza di cui all’art. 84 del medesimo decreto.

Solo rispettando tali prescrizioni si può attuare la somministrazione ai non alloggiati.