Con la SCIA presentata, per il corpo dei locali ad uso “deposito”, sono stati previsti i lavori per adeguare ed adibire gli stessi a “camere da letto” per la ricezione e pernottamento degli ospiti. Le camere previste in progetto rispettano i requisiti minimi di cui all’art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 15/2008, approvato con DPGR 18/2009, ma non hanno i requisiti minimi per essere definite “abitazioni rurali”, nel rispetto dell’art. 3 comma 1 della L.R. 15/2008 e del PRG, che definisce abitazioni rurali gli immobili con i requisiti di cui  dal DM 05/07/1975.
Ai sensi della L.R. 15/2008, per l’esercizio dell’attività di agriturismo, la destinazione d’uso dei locali  “deposito”, fissata da titoli edilizi rilasciati, può essere modificata in “camera da letto”, solo rispettando i requisiti minimi previsti dall’art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 15/2008, approvato con DPGR 18/2009 oppure è necessario rispettare anche  quanto previsto dalla legislazione nazionale e dal PRG per adibire gli stessi a locali abitativi e pertanto utilizzati per la ricezione e pernottamento degli ospiti?


Ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n.96 (“Disciplina dell’agriturismo”) / “ I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche' delle limitate dimensioni dell'attività esercitata. “
Con la vigente normativa regionale che disciplina le attività di agriturismo, dunque, si è inteso regolamentare anche gli edifici e gli spazi condotti da un imprenditore agricolo, in particolare, con l’articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2008, n.15 e con l’articolo 9 del regolamento attuativo del 2009 si sono dettagliate le caratteristiche che i locali devono possedere per conservare il requisito di ruralità.
Il citato articolo 3 infatti indica al comma 1, tra i locali utilizzabili per l’agriturismo, “gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo “ per poi precisare al comma 3 che “I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d’uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali, ai sensi dell’articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536. “
Il predetto articolo 9 del regolamento indica, poi, puntualmente le caratteristiche che i locali devono possedere per “conservare la caratteristica di ruralità”.
Per quanto sopra, si ritiene che la normativa applicabile al caso di specie sia quella regionale e non quella statale del 1975.