L’articolo 3 comma 1 della Legge Regionale n.17 del 24 novembre 2001 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” definisce le Case e appartamenti per vacanze “le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.”.

Il tenore della norma porta a ritenere che un appartamento utilizzato per l’attività di casa vacanze sia concesso in locazione ai turisti nella sua interezza e che, di conseguenza, non sia possibile, per il titolare o il gestore di una casa vacanze, esercitare un’altra attività, come quella di home restaurant, all’interno del medesimo appartamento.