L’articolo 1 comma 1 della Legge Regionale n.5 del 10 maggio 2001, modificato dalla Legge Regionale n.5 del 29 giugno 2021, definisce l’attività ricettiva di Bed and breakfast “l’offerta di alloggio e prima colazione esercitata da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di quattro camere e otto posti letto. L’attività di Bed and Breakfast può essere svolta:

  1. in forma non imprenditoriale: con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare;
  2. in forma imprenditoriale: con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare”

Il successivo comma 5 del medesimo articolo prescrive inoltre che “L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell’abitazione, l’obbligo di residenza o di stabile domicilio nella stessa”

Tale prescrizione, unitamente alla disposizione riguardante l’utilizzo di parte della propria abitazione di cui al comma 1, non rende evidentemente fattibile la gestione di più bed and breakfast da parte del medesimo soggetto, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale.