L’articolo 1 comma 1 della Legge Regionale n. 5 del 10 maggio 2001, modificato dalla Legge Regionale n.5 del 29 giugno 2021, definisce l’attività ricettiva di bed and breakfast “l’offerta di alloggio e prima colazione esercitata da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di quattro camere e otto posti letto”, aggiungendo che “ L’attività di Bed and Breakfast può essere svolta:

  1. a) in forma non imprenditoriale: con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare;
  2. b) in forma imprenditoriale: con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare”.

Il tenore della norma, prescrivendo che l’attività di bed and breakfast sia esercitata da un nucleo familiare e che, nel caso di svolgimento in forma imprenditoriale, uno dei componenti, identificato come titolare, sia iscritto al registro delle imprese, esclude la possibilità di gestione in forma societaria.