I soggetti abilitati a svolgere l’attività di bed and breakfast, sia in forma imprenditoriale che non sono indicati incidentalmente dall’articolo 1 comma 5 della Legge Regionale n. 5 del 10 maggio 2001 -come modificata dall'articolo 14, comma 1 della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11- che prescrive che “l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i titolari dell'abitazione, l'obbligo di residenza o di stabile domicilio nella stessa. Con la nuova formulazione si è inteso chiarire che tale tipo di attività è estesa ai titolari dei diritti reali o di diritti personali di godimento sull’immobile, purché compatibili con l’attività in questione, e sempre che siano rispettati i requisiti di residenza e stabile domicilio nell’immobile oggetto dell’attività.