In vigore dal 2 gennaio 2019, per le attività commerciali con vendita ed esposizione di beni con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti


 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 il Decreto 23 novembre 2018 del Ministero dell'Interno recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015”.

 
Le norme tecniche - in vigore dal 2 gennaio 2019 - si possono applicare alle attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, individuate con il numero 69 nell'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (2 gennaio 2019), ovvero per quelle di nuova realizzazione. 
 
Tali norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010.