Adempimenti amministrativi per le imprese che vendono o somministrano alcolici


 

La legge n. 58 del 28 giugno 2019 di conversione in legge con modificazioni del Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, all'articolo 13-bis reintroduce, a partire dal 30 giugno 2019, l'obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che, con legge 127/2017, erano stati esentati da tale adempimento.

Con Direttiva n.131411/RU del 20 settembre 2019 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito gli indirizzi applicativi, inclusi i necessari adempimenti amministrativi, derivanti dal ripristino dell'obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici 

In particolare, viene precisato che sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che, dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 (periodo in cui l’operatività dell’obbligo era stata abrogata), hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del vincolo.

Tali esercenti dovranno presentare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici, utilizzando il modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane.

Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.