Modifiche ad alcune leggi regionali in materia di attività produttive, strutture ricettive, agenzie di viaggi ed agricoltura.
La Legge Regionale n.5 del 29/06/2021, pubblicata sul BURC n.63 del 29/06/2021 ed esecutiva a partire dal 30/06/2021, ha apportato modifiche ad alcune leggi regionali in materia di attività produttive, strutture ricettive, agenzie di viaggi ed agricoltura, di seguito riportate.
Legge Regionale 7/2020 – Testo unico del commercio
Oltre a modifiche sul percorso di approvazione dei SIAD e sul commissario regionale nei casi di inefficienza o irregolarità dei mercati all’ingrosso, si introducono alcune norme in materia di commercio su aree pubbliche:
- non oltre il 1° gennaio 2023, i Comuni dove si svolgono i mercati a cadenza giornaliera possono rilasciare un unico titolo di concessione con posteggi diversi detenuti dall’operatore che è considerato come unico titolo concessorio, in attesa che i Comuni provvedano ad una riorganizzazione delle aree mercatali interessate entro il termine sopra indicato;
- il Comune individua le zone nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni per la salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- i Comuni avviano le verifiche dell’adempimento della regolarità contributiva per gli operatori del commercio su area pubblica, previsto dall'articolo 53 comma 3, contestualmente al possesso della carta di esercizio e attestazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
In materia di somministrazione di alimenti e bevande:
- Viene abrogato il comma 2 dell’articolo 91 (somministrazione di alimenti e bevande).
- Viene modificata la tabella 5.2 allegata alla L.R. 7/2020 per dare distinto rilievo e soprattutto distinto regime abilitativo agli eventi di subingresso.
In materia di distribuzione di stampa quotidiana e periodica:
- Per forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici (art. 112 comma 1) non occorre nessun titolo abilitativo.
In materia di fiere:
- Vengono introdotti tre nuovi articoli: 16-bis, 16-ter e 152-bis.
Legge Regionale 37/2018 - Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili
Vengono introdotte semplificazioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi.
Legge Regionale 5/2001 – Bed & breakfast
Si apre alla possibilità di esercizio dell'attività di bed and breakfast “in forma imprenditoriale: con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare”.
Legge Regionale 22/2016 – Agenzie di viaggio e turismo
Attraverso la modifica dell’art. 10 della L.R. 22/2016 si introduce:
- la possibilità di realizzare le agenzie di viaggio e turismo anche nella forma on line. Per le agenzie che svolgono l'attività on line non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali;
- l’obbligo per le agenzie di viaggio a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, nonché di fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o liquidazione giudiziale;
- l’obbligo di presentare al SUAP, alla scadenza delle precedenti polizze o garanzie e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo, la documentazione comprovante l’adempimento di quanto sopra;
- la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie e amministrative in caso di violazione delle norme preposte alla disciplina dell’attività.
Legge Regionale 13/2006 – Agricoltura
Il tesserino per la raccolta dei tartufi non viene più rilasciato dal comune di residenza del richiedente ma dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura.