Modifiche ad alcune leggi regionali in materia di strutture ricettive e locazioni brevi e norme in materia di turismo itinerante, Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan.


La Legge Regionale n.11 del 5/07/2023, pubblicata sul BURC n. 50 del 05/07/2023 ed esecutiva a partire dal 6/07/2023, ha apportato modifiche ad alcune leggi regionali in materia di strutture ricettive e locazioni brevi di seguito riportate.

 

Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 – Istituzione del CUSR

Sono state introdotte alcune norme riguardanti le locazioni brevi (cd Affitti brevi) tra cui l’obbligo di attribuzione del CUSR anche agli immobili locati con la formula degli affitti brevi, ed altri adempimenti previsti ai seguenti commi dell'articolo 13:

 

5 bis. La locazione breve, da chiunque esercitata, si intende svolta in forma imprenditoriale in caso di destinazione all’attività di più di quattro unità immobiliari.

5 ter. I Comuni istituiscono apposito registro per la tenuta della banca dati delle attività di locazione breve, conferendo i dati acquisiti attraverso le piattaforme web regionali o nazionali.

5 quater. I soggetti che intendono esercitare attività di locazione breve sono tenuti inoltre, al rispetto dei seguenti adempimenti:

  1. a) comunicare al Comune, prima dell’inizio dell’attività di locazione, i dati catastali, l’indirizzo, il numero di camere o unità abitative e dei posti letto dell’alloggio, il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di telefono e l’indirizzo mail/pec del soggetto che esercita l’attività;
  2. b) trasmettere al Comune, prima dell’inizio dell’attività, dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell’alloggio che il Comune può sottoporre a verifica;
  3. c) denunciare la presenza di ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;
  4. d) comunicare al Comune i periodi di locazione effettuata ai fini dell’eventuale applicazione dell’imposta di soggiorno comunale.

5 quinquies. La mancata comunicazione ai Comuni, ai sensi del comma 5 quater, comporta la sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da cinquecento a duemila euro”.

 

Legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 - Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

Per le “Case e appartamenti per vacanze” è stato soppresso l’obbligo del soggiorno minimo di tre giorni.

 

Legge Regionale 5/2001 – Bed & breakfast

L'esercizio dell'attività di Bed & breakfast comporta, per i titolari, l'obbligo di residenza o di stabile domicilio nella stessa.

 

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La Legge Regionale n. 14 del 5/7/2023, pubblicata sul BURC n. 50 del 05/07/2023 ed esecutiva a partire dal 6/07/2023, ha introdotto le norme in materia di turismo itinerante, Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan.

Visualizza la Legge Regionale n.14 del 5/07/2023