Per l’organizzazione di un evento di pubblico spettacolo in forma non imprenditoriale, da parte ad esempio di una associazione senza scopo di lucro, non è necessario possedere la licenza art.68 TULPS per pubblico spettacolo né presentare SCIA al Comune. Le sentenze della Corte Costituzionale n.56 del 15/02/1970 e n.142 del 15/12/1967  dichiarano infatti l'illegittimità costituzionale dell'articolo 68 del Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 per lo svolgimento di manifestazioni in forma non imprenditoriale. Ricorrendo tale fattispecie, è comunque opportuno presentare al SUAP del Comune ove si desidera organizzare l’evento apposita comunicazione corredata dalla documentazione prevista per l'organizzazione dell'evento.