La ludoteca per la prima infanzia (0-3 anni) è uno dei servizi previsti dal  Regolamento n.4 del 07/04/2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, che disciplina nel territorio della regione Campania le strutture per la prima infanzia destinate a bambini di età compresa tra  0 e 36 mesi.

Il Catalogo dei Servizi residenziali e semiresidenziali allegato al sopra citato regolamento prevede una struttura denominata ludoteca per la prima infanzia, destinata a bambini di età compresa tra sei mesi e tre anni, per la cui realizzazione è previsto il rispetto di precisi requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, nonché una dotazione organica composta da personale in possesso di specifici titoli di studio e professionali, per i cui dettagli si rimanda alla lettura della scheda relativa alla ludoteca per la prima infanzia presente alle pagine 13 e 14 del medesimo Catalogo.

Quanto agli adempimenti richiesti, l’articolo 4 comma 1 del Regolamento della Regione Campania n.4 del 07/04/2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 prevede che “L'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione competente individuata dall'ambito territoriale nel quale sono ubicati i servizi”.

Il successivo articolo 6 comma 1 del medesimo regolamento precisa che “1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale nel cui territorio è ubicata la struttura sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). All'atto della presentazione dell'istanza l'amministrazione competente rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di differimento e di sospensione del termine.”

Per quanto detto, l’esercizio dell’attività di ludoteca è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione al funzionamento da parte dell’amministrazione competente che, ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera c) del citato regolamento, è individuata nell’Ambito Territoriale nel quale è ubicato il servizio (solitamente coincidente con il comune capofila del distretto sanitario territorialmente competente).