Glossario

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Aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, individuate dai comuni sentito il soprintendente, nelle quali è possibile vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio (art. 52 del D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Le aree o zone tutelate (o da tutelare) sono le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, individuate dai comuni sentito il soprintendente, nelle quali è possibile vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio (art. 52 del D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Al riguardo occorre richiamare in primo luogo l’articolo 64 del D.Lgs. 59/2010 ai sensi del cui comma 1 “L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico … sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3”.

Secondo quanto disposto dal predetto comma 3, dunque, “Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell’attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione”.

In caso di insediamento in zone tutelate, pertanto, non è sufficiente la SCIA ma occorre presentare al SUAP una domanda di autorizzazione.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del D.Lgs. n 222 del 2016 (c.d. “decreto SCIA 2”) tale regime è stato esteso a tutte le attività economiche e commerciali elencate nell’allegato al decreto stesso: “Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni”.