Descrizione dell'attività

L’albergo diffuso è una struttura ricettiva rientrante tra le “aziende ricettive alberghiere”, al pari degli alberghi, che fornisce al pubblico alloggio ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori.

L’albergo diffuso è caratterizzato dall’essere situato nei centri storici e dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni (come l’ufficio di ricevimento e gli altri servizi principali) e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati.

 


 Approfondimento

L’impresa che esercita attività di albergo diffuso deve essere iscritta al Registro imprese e non deve essere sottoposta a procedura fallimentare.

Condizione indispensabile per poter svolgere l’attività è che l’albergo sia classificato secondo quanto previsto e disciplinato dalla normativa regionale di riferimento.

Le unità abitative dell’albergo diffuso sono costituite da camere e da alloggi:

  • le camere sono composte da uno o più locali e hanno un accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune; hanno arredi, attrezzature e servizi tra loro omogenei e presentano uno stile riconoscibile, coerente con l’immagine architettonica del luogo e rispettoso della sua identità. Esse hanno un locale bagno autonomo dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;
  • gli alloggi presentano le medesime caratteristiche delle camere ma sono dotati di cucina autonoma o di posto cottura;
  • gli alloggi non superano il quaranta per cento dell’intera capacità ricettiva dell’albergo diffuso;
  • la capacità ricettiva minima dell’albergo diffuso è pari ad almeno sette unità abitative di cui almeno cinque camere;
  • le unità abitative di cui è composto l’albergo diffuso sono poste in almeno due edifici autonomi ed indipendenti. È ammessa la presenza nello stabile dell’ufficio di ricevimento delle unità abitative;
  • le unità abitative distano non più di trecento metri in linea d’aria o quattrocento metri pedonali effettivi dallo stabile in cui è collocato l’ufficio di ricevimento;
  • le unità abitative ricadono per almeno il settanta per cento all’interno del perimetro del centro storico del comune in cui l’attività ricettiva è svolta; il restante trenta per cento può essere collocato al di fuori del predetto perimetro purché la distanza in linea d’aria tra l’accesso al piano stradale dell’immobile contenente le unità abitative e il perimetro del centro storico non sia superiore ai cinquanta metri e sia rispettata la distanza dal servizio di ricevimento e dagli altri servizi principali.

L’albergo diffuso deve, inoltre soddisfare i seguenti requisiti dimensionali minimi:

  • la superficie delle camere da letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra superficie, è fissata in otto metri quadrati per le camere ad un letto e quattordici metri quadrati per quelle a due letti;
  • per ogni letto aggiunto, consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo di due posti letto aggiuntivi per camera, la superficie è aumentata di sei metri quadrati. I posti letto sono aggiunti esclusivamente in via temporanea a richiesta del cliente e possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa;
  • ai fini della valutazione della superficie, la frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondata all’unità;
  • i limiti di superficie sopra indicati sono ridotti a dodici metri quadrati per le camere a due letti ed a quattro metri quadrati per ogni letto aggiunto nel caso in cui non è possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici;
  • in deroga ai limiti di superficie sopra indicati è sempre consentita l’aggiunta di un letto se gli ospiti accompagnano un bambino di età inferiore a dodici anni;
  • l’altezza minima interna utile dei locali posti nell’albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene, con un minimo di 2,70 metri per le camere da letto ed i locali soggiorno, riducibile a 2,40 metri per i locali bagno e gli altri locali accessori, fermo restando il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già abitabili laddove le caratteristiche degli immobili non consentano il raggiungimento di tale altezza.

Se la gestione dell’albergo diffuso deve fa capo ad un unico soggetto giuridico, i servizi diversi da quelli più strettamente alberghieri possono essere svolti da altri soggetti regolarmente abilitati in convenzione con il titolare dell’albergo a cui fa capo in ogni caso la responsabilità e la qualità dei servizi offerti dalla struttura.

In particolare, la prima colazione è fornita nei locali che ospitano i servizi principali dell’albergo diffuso, ma il pranzo e la cena agli alloggiati o sono preparati dalla struttura ospitante oppure dati in convenzione ad esterni in possesso di regolare abilitazione. Le attività di ristorazione si svolgono, però, all’interno di uno stesso stabile ricadente nel perimetro del centro storico.

I titolari di albergo diffuso che provvedono direttamente o indirettamente alla somministrazione di cibi e bevande devono in ogni caso adoperare, in misura non inferiore all’ottanta per cento, prodotti tipici espressioni della cultura enogastronomica regionale e dello stile di vita della comunità ospitante.

Nell’albergo diffuso è consentita l’esposizione e la vendita di prodotti tipici agroalimentari e artigianali di origine locale. La vendita è subordinata alla normativa vigente in materia.

L’albergo diffuso ha un’apertura:

a) annuale, se l’attività si svolge per almeno nove mesi anche non consecutivi.

b) stagionale, se il periodo di attività è inferiore ai nove mesi anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

 

Le strutture sono classificate tenendo conto dei requisiti effettivamente posseduti e sono dunque contrassegnate con 1 stella, 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle.

Il titolare della struttura dichiara al Comune competente per territorio la classificazione spettante alla propria struttura tramite la compilazione di un modello di autovalutazione (sui cui si rinvia al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”). L' individuazione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei punteggi corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di classificazione, procede alle verifiche e con proprio provvedimento la accoglie o la respinge per mancanza dei requisiti previsti.

Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento.

La classificazione ha validità quinquennale e decorre dalla data del provvedimento di accoglimento.

Gli alberghi diffusi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate si applica quanto previsto dal Codice civile in materia.

 Si precisa che il centro storico è la zona territoriale omogenea “A”, identificata nel piano urbanistico comunale, e deve rispettare alcune condizioni:

  1. a) deve essere abitato, vitale e vivibile con una popolazione residente di almeno dieci famiglie;
  2. b) deve ospitare attività commerciali o artigianali o enogastronomiche che concorrono ad animare e stimolare la vita e la produzione locali oppure servizi pubblici o privati in grado di funzionare da polo di attrazione verso altre zone del comune;
  3. c) deve appartenere a comuni con una popolazione censita fino a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti se ha i caratteri identificativi di particolare pregio indicati nell’articolo 37, comma 1 del regolamento regionale 11 giugno 2003 (Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2002, n.26), oppure a fronte di un aumento degli arrivi turistici rilevabile dai dati degli Enti Provinciali per il Turismo (EPT) dell’ultimo triennio.

 


 Requisiti

L’avvio e la gestione dell’attività presuppongono il possesso dei seguenti requisiti:

  1. Soggettivi:
    1. morali (che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante, dal preposto alla gestione dell’attività di commercio o somministrazione di alimenti e bevande, dal rappresentante - institore o procuratore -, dai soci):
      1. previsti dal Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);
      2. previsti dalla vigente legislazione antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), ossia mancanza degli elementi pregiudizievoli (cause di divieto, decadenza o sospensione disciplinati dagli artt. 6 e 67, applicabili nei confronti dei soggetti destinatari della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a carico dei soggetti indicati dall’art. 85);
      3. assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (solo in caso di esercizio di somministrazione e/o di attività di vendita);
    2. professionali:
      1. previsti dall’articolo 71, comma 6, del D.lgs. n. 59 del 26/03/2010 (il requisito deve essere posseduto dal titolare o dal soggetto preposto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande solo nel caso in cui detta attività sia svolta anche a terzi, diversi dai soli alloggiati e loro ospiti e da coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati);
  2. oggettivi (che riguardano i locali ove l’attività viene svolta, alcuni dei quali da verificare nel caso concreto):
    1. disponibilità da parte del titolare (proprietà, locazione, comodato, ecc.);
    2. destinazione d’uso conforme all’attività da svolgervi e compatibile con quella prevista dagli strumenti urbanistici comunali, nonché agibilità ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
    3. sorvegliabilità, ai sensi dell’articolo 153 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e, per i locali destinati a somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico e non riservati ai soli alloggiati, del decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564;
    4. rispetto della normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari,necessaria se si effettuano operazioni più o meno complesse di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti (cd. “notifica sanitaria”, sui cui si rinvia al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”);
    5. rispetto della normativa in materia di insegne di esercizio (sui cui si rinvia al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”);
    6. rispetto della normativa in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (su cui si rinvia al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”);
    7. rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi. A seconda dei casi e della capacità ricettiva: Decreto ministeriale 9 aprile 1994; Decreto ministeriale 6 ottobre 2003;  Decreto del Presidente della Repubblica 1.8.2011, n. 151, Decreto Ministeriale 14 luglio 2015, Decreto Ministeriale 3 agosto 2015Decreto Ministeriale 9 agosto 2016.

 


Avvio e gestione dell'attività

Per avviare e gestire l’attività è indispensabile predisporre e sottoscrivere apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune (o associazione di Comuni, se si tratta di SUAP gestito in forma associata) territorialmente competente. (link alla modulistica)

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente. L'avvio dell’attività è immediato.

La SCIA può riguardare l’offerta di servizi accessori all’alloggio, come la somministrazione di cibi e bevande, nonché la vendita di prodotti come giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli. Nel caso in cui detti servizi siano offerti alle sole persone alloggiate, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, si compilerà la sola SCIA per l’avvio dell’attività. Nel caso in cui, invece, l’attività sia più articolata (come ad esempio quando si intende somministrare il cibo anche al pubblico), si dovranno compilare ed allegare alla SCIA per l’avvio dell’attività le ulteriori apposite SCIA (nell’esempio fatto, la SCIA somministrazione di alimenti e bevande).

Allegato obbligatorio alla SCIA è il modello di autovalutazione per la classificazione in cui devono essere riportati i requisiti posseduti ed i relativi punteggi al fine di ottenere la classificazione da parte del Comune.

Altro allegato obbligatorio alla SCIA, se si effettuano operazioni di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti, è costituito dalla notifica sanitaria, richiesta dal Regolamento CE n. 852/2004 per la cd. registrazione da parte dell’ASL ai fini della idoneità in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Nel caso in cui si intendano esporre le insegne di esercizio, si applica la disciplina per l’esposizione al pubblico delle insegne pubblicitarie (articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507), nonché nei regolamenti comunali.

Se occorre acquisire uno o più dei titoli abilitativi previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, confluiti nella autorizzazione unica ambientale (cd. AUA), come per esempio un nulla osta in materia di impatto acustico (nel caso in cui le attività accessorie comportino l’utilizzo di impianti di diffusione sonora) o una autorizzazione allo scarico, il SUAP indice, ed eventualmente convoca, la conferenza di servizi per l’acquisizione del provvedimento autorizzativo. In tali casi, dunque, la SCIA è presentata contestualmente alla domanda di AUA e la sua efficacia è sospesa fino al rilascio della predetta autorizzazione ambientale. Si precisa che, in caso di comunicazione o richiesta di assimilazione degli scarichi idrici ai reflui domestici, ai sensi del regolamento regionale 24 settembre 2013, n. 6, non occorre chiedere l’AUA, essendo sufficiente presentare la prescritta documentazione alla competente Autorità d’Ambito per il tramite del SUAP.

 E' obbligatorio l'utilizzo del Codice Unico identificativo Regionale delle Strutture Ricettive (CUSR) in tutte le attività di commercializzazione, comunicazione e promozione, nonché per ricevere contributi regionali, come stabilito nelle Modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 22/02/2021 in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale n.16 del 7 agosto 2019 .La generazione e l’attribuzione del CUSR alle strutture ricettive è effettuata dai Comuni dove è ubicata la struttura ricettiva, attraverso l’utilizzo del sistema della Regione Campania denominato Turismo Web nella sezione destinata ai Comuni

 

Obblighi. Il titolare dell’attività ha l’obbligo:

  1. di stipulare un contratto di assicurazione per responsabilità civile a favore dei clienti dell’esercizio, con contestuale impegno al suo periodico rinnovo;
  2. di comunicare alla Regione Campania i prezzi minimi e massimi del pernottamento ed i servizi offerti. Detta comunicazione va effettuata, anche se non vi sono modifiche rispetto ai prezzi praticati, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell’anno successivo. Questi adempimenti si effettuano mediante il portale http://turismoweb.regione.campania.it/;
  3. di esporre nella zona di ricevimento degli ospiti la tabella riepilogativa dei prezzi e dei servizi offerti, nonché delle caratteristiche della struttura ed in ciascuna camera il cartellino prezzi della specifica camera (vedi indicazioni fornite dal Decreto Dirigenziale n. 91/2016 della Regione Campania);
  4. di attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate. Il decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013 (“Modalità per la comunicazione, alla Questura competente per territorio, mediante strumenti informatici, delle generalità delle persone alloggiate”) prevede che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive vengano trasmesse, a cura dei gestori di queste ultime, entro 24 ore successive all'arrivo degli ospiti, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti, secondo le modalità previste dal decreto stesso, mediante utilizzo del portale https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/;
  5. di comunicare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici alla Regione Campania mediante il portale www.rilevatoreturistico.regione.campania.it.
  6. di esporre all’esterno e in maniera visibile il segno distintivo della classificazione assegnata.

 


 

 Modulistica

 

Scia per strutture ricettive alberghiere (formato .doc)

Scia per strutture ricettive alberghiere (formato .pdf)

Modello CL_ALB - Classificazione strutture alberghiere (formato .xlsx) 

Modello CL_ALB - Classificazione strutture alberghiere (formato .pdf) 


Normativa nazionale e regionale 

  1. Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124: Allegati: Tabella A – voce 4.75
  2. Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17 - Articolo 8-bis
  3. Regolamento 13 maggio 2013, n. 4. Regolamento regionale in attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 24 novembre 2001, n.17 (alberghi diffusi).
  4. Legge regionale 15 marzo 1984, n.15. Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all’aria aperta: in particolare artt. 1, 2, 4, 8, 10
  5. Decreto ministeriale 9 aprile 1994; Decreto ministeriale 6 ottobre 2003;  Decreto del Presidente della Repubblica 1.8.2011, n. 151, Decreto Ministeriale 14 luglio 2015, Decreto Ministeriale 3 agosto 2015Decreto Ministeriale 9 agosto 2016 (prevenzione incendi)
  6. Legge regionale 28 novembre 2000, n. 16. Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche
  7. Legge regionale 15 marzo 2011 n.4. Legge finanziaria regionale 2011: art. 1 comma 128
  8. Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale, nonché di carattere ordinamentale e organizzativo: art. 1, commi 50, 50-bis, 50-ter, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e s.m.i.
  9. Regolamento regionale 24 settembre 2013 n. 6: “Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche”
  10. Deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 184. Criteri e requisiti specifici per l’assegnazione della denominazione aggiuntiva lusso agli alberghi classificati con 5 stelle - comma 58 dell’art. 1 della L.R. n. 16/2014
  11. Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 22/02/2021 - Approvazione, in attuazione del comma 3, articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16, delle modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR)
  12. Modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive

 Link istituzionali utili

http://turismoweb.regione.campania.it

http://www.rilevatoreturistico.regione.campania.it

http://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/