Descrizione dell'attività

La somministrazione negli esercizi pubblici posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni consiste nel vendere alimenti e bevande, per il consumo sul posto, in locali come bar, ristoranti, ecc., ubicati in un'area di servizio dell'autostrada, all'interno di una stazione ferroviaria, all'interno di una stazione aeroportuale, all'interno di una stazione marittima, nonchè in altri luoghi aventi la stessa funzionalità.


 Approfondimento

L’impresa che intende esercitare attività di somministrazione deve essere iscritta al Registro imprese . 

Anche se la normativa non lo specifica, elemento caratterizzante della somministrazione è il “servizio assistito”, cioè la presenza, all’interno dell’esercizio, di personale che si occupa del servizio al tavolo.

È infatti la presenza o meno del servizio assistito a consentire di distinguere la somministrazione vera e propria dal commercio al dettaglio di alimenti e bevande.

 

L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle stazioni, negli aeroporti e nelle autostrade è subordinata al preventivo permesso del soggetto proprietario o gestore.

Gli esercizi di somministrazione possono essere di quattro tipi:

  1. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano (mentre per la vendita di articoli del settore non alimentare, ad esempio gadget, devono presentare la SCIA per esercizio di vicinato).

È anche possibile proporre musica o esecuzioni musicali ai propri clienti, nel qual caso occorre rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (vai al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”).


Requisiti

Per l’avvio e l’esercizio dell’attività è necessario il possesso di alcuni requisiti:

  1. soggettivi, elencati in maniera dettagliata nel modello di SCIA uniformata e standardizzata a livello statale approvata in Regione Campania.
    1. morali (che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante, dal preposto alla gestione dell’attività, dal rappresentante - institore o procuratore - dai soci) previsti:
      1. dagli articoli 11, 92 e 131 del cd. TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). Detti articoli di legge, in sintesi, inibiscono l’attività a chi ha ricevuto alcuni tipi di condanne o misure di sicurezza o di dichiarazioni di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, o sia incapace ad obbligarsi;
      2. dall’articolo 67 del cd. Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159);
      3. dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
    2. professionali (deve possederli solo chi effettivamente gestisce l’attività) previsti dall’articolo 71, comma 6 del d.lgs. n. 59 del 2010;
  2. oggettivi, che riguardano i locali ove l’attività viene svolta, alcuni dei quali da verificare nel caso concreto:
    1. disponibilità da parte del titolare (titolo di proprietà, locazione, comodato, ecc.);
    2. destinazione d’uso commerciale, in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
    3. sorvegliabilità, ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564: le entrate e le uscite destinate al pubblico degli avventori devono permettere l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private;
    4. rispetto della normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari, necessaria se si effettuano operazioni più o meno complesse di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti (cd. “notifica sanitaria”, sui cui si rinvia al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”);
    5. rispetto della normativa in materia di insegne di esercizio (vai al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”);
    6. rispetto della normativa in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59(su cui si rinvia al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”).

Per avviare e gestire l'attività, anche stagionale o temporanea, è indispensabile predisporre e presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune (o associazione di Comuni, se si tratta di SUAP gestito in forma associata) territorialmente competente.

Con la SCIA l’imprenditore deve dichiarare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente. L'avvio dell’attività è immediato.

Un allegato obbligatorio alla SCIA, se si effettuano operazioni di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti, è costituito dalla notifica sanitaria, richiesta dal Regolamento CE n. 852/2004 per la cd. registrazione da parte dell’ASL ai fini della idoneità in materia di igiene dei prodotti alimentari. Non è necessaria la notifica sanitaria se si somministrano esclusivamente cibi o bevande acquistati preconfezionati o preincartati (da chi, dunque, è assoggettato al rispetto della medesima normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari).

Nel caso in cui si intendano esporre le insegne di esercizio, si applica la disciplina per l’esposizione al pubblico delle insegne pubblicitarie (articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507), nonché nei regolamenti comunali. Occorre, pertanto, presentare, in allegato alla SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione anche una SCIA apposita (con cui, tra l’altro, si dichiara il rispetto delle norme del cd. Nuovo Codice della Strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). Se l’immobile o l’area in cui si espone l’insegna sono sottoposti a vincolo paesaggistico, archeologico o storico-monumentale, alla SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione va allegata una richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza territorialmente competente per l’acquisizione del necessario assenso, e l’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

Nel caso in cui alla principale attività di somministrazione di alimenti e bevande si voglia affiancare l'attività di esecuzioni musicali riservate agli avventori del pubblico esercizio non occorre più richiedere al Comune l’autorizzazione ex art. 69 TULPS né presentare ulteriore SCIA. Ciò è possibile a condizione che l'attività sia accessoria e non si tramuti in pubblico spettacolo, cioè non sia un'attività dotata di autonoma rilevanza imprenditoriale slegata da quella preponderante di somministrazione.

Se dunque, per quanto sopra, occorre acquisire uno o più dei titoli abilitativi previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, confluiti nella autorizzazione unica ambientale (cd. AUA), come per esempio un nulla osta in materia di impatto acustico (nel caso in cui le attività accessorie comportino l’utilizzo di impianti di diffusione sonora che superano i limiti previsti dalla zonizzazione comunale o una autorizzazione allo scarico, il SUAP indice, ed eventualmente convoca, la conferenza di servizi per l’acquisizione del provvedimento autorizzativo. In tali casi, dunque, la SCIA è presentata contestualmente alla domanda di AUA e la sua efficacia è sospesa fino al rilascio della predetta autorizzazione ambientale.

Quanto all’impatto acustico, si precisa che la documentazione deve essere predisposta da un tecnico abilitato competente in acustica; nel caso in cui, invece, non si superino i limiti di legge, l'interessato potrà presentare una semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (con la quale si afferma per l’appunto che i limiti di legge non saranno superati) che, in tal caso, non deve essere necessariamente presentata dal tecnico competente.

Con riferimento, poi, agli scarichi in fognatura, quelli provenienti da attività di ristorazione, anche self-service, come trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine, che abbiano un numero di posti a sedere inferiore a 200, sono assimilati agli scarichi domestici e pertanto non necessitano di autorizzazione. Se invece il numero di posti a sedere è pari a 200 o più, occorre presentare, per il tramite del SUAP, all’Autorità d’Ambito competente per territorio istanza di assimilazione. Nel caso di comunicazione o richiesta di assimilazione degli scarichi idrici ai reflui domestici, dunque, non occorre chiedere l’AUA.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

 

Subingresso. Il subingresso in un esercizio di somministrazione consiste nel trasferimento dell’azienda in capo ad un nuovo soggetto, genericamente detto subentrante, in proprietà (in caso di acquisto, di eredità o donazione) oppure in gestione temporanea (in caso di affitto o comodato).

Il subingresso, che può dunque avvenire per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio di somministrazione al subentrante.

L'attività di somministrazione deve essere iniziata entro centottanta giorni dalla data dell’entrata in possesso dell’azienda commerciale, o, nel caso di subingresso a causa di morte, dalla data di acquisto del titolo (ovvero dall’apertura della successione), pena la decadenza dal diritto di vedersi intestata l’attività.

È possibile peraltro, nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi non imputabili all’operatore, chiedere la proroga del termine di inizio dell’attività, purché la richiesta venga presentata prima della scadenza. Qualora tale termine perentorio non venga rispettato, si verifica la perdita di efficacia della SCIA, non sanabile.

L’erede, qualora non possieda i requisiti per l’esercizio dell’attività, ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, previo inoltro della SCIA. Qualora possieda i requisiti, può presentare la SCIA entro un anno dalla data di acquisto del titolo e alla scadenza dell’anno può trasferire ad un terzo soggetto in possesso dei requisiti l’azienda di somministrazione. Analogamente il donatario privo dei requisiti soggettivi può trasferire ad un terzo soggetto, in possesso dei requisiti, l’azienda di somministrazione, pur non avendo la facoltà di esercizio temporaneo in proprio, al pari dell’erede.

Sospensione. La sospensione dell’attività deve essere comunicata al Comune e non può eccedere i dodici mesi, pena la decadenza dall’esercizio dell’attività.

Cessazione. La chiusura definitiva dell’attività di somministrazione deve essere comunicata al Comune, ad onere dal cessante, entro trenta giorni dalla data di effettiva cessazione.

 


 

Modulistica 

 

SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni (formato docx)

SCIA per la omministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni (formato.pdf)

Notifica sanitaria (formato doc)

Notifica sanitaria (formato pdf)


 

Normativa nazionale e regionale

 

Legge Regionale 21 aprile 2020, n.7, "Testo Unico sul Commercio", articoli da 89 a 101 

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “Igiene dei prodotti alimentari”

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” - articoli 64 e 71

Legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”

Decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564 “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”

Regolamento regionale 24 settembre 2013, n. 6 “Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche”