Descrizione dell'attività

Questo tipo di somministrazione di alimenti e bevande è esercitato nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico, per il consumo sul posto.


Approfondimento

L’impresa che intende esercitare attività di somministrazione deve essere iscritta al Registro imprese . 

Anche se la normativa non lo specifica, elemento caratterizzante della somministrazione è il “servizio assistito”, cioè la presenza, all’interno dell’esercizio, di personale addetto al servizio al tavolo.

Proprio la presenza o meno del servizio assistito permette di distinguere la somministrazione vera e propria dal commercio al dettaglio di alimenti e bevande.

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano (mentre per la vendita di articoli del settore non alimentare, ad esempio gadget, devono presentare la SCIA per esercizio di vicinato).

È anche possibile proporre musica o esecuzioni musicali ai propri clienti, nel qual caso occorre rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (vai al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”).


 

Requisiti 

Per l’avvio e l’esercizio dell’attività è necessario il possesso di alcuni requisiti:

  1. soggettivi, elencati in maniera dettagliata nel modello di SCIA uniformata e standardizzata a livello statale approvata in Regione Campania.
    1. morali (che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante, dal preposto alla gestione dell’attività, dal rappresentante - institore o procuratore - dai soci) previsti:
      1. dagli articoli 11, 92 e 131 del cd. TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). Detti articoli di legge, in sintesi, inibiscono l’attività a chi ha ricevuto alcuni tipi di condanne o misure di sicurezza o di dichiarazioni di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, o sia incapace ad obbligarsi;
      2. dall’articolo 67 del cd. Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159);
      3. dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
  2. professionali (deve possederli solo chi effettivamente gestisce l’attività) previsti dall’articolo 71, comma 6 del d.lgs. n. 59 del 2010;
  3. oggettivi, che riguardano i locali ove l’attività viene svolta, alcuni dei quali da verificare nel caso concreto:
    1. disponibilità da parte del titolare (titolo di proprietà, locazione, comodato, ecc.);
    2. destinazione d’uso commerciale, in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
    3. sorvegliabilità, ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564: le entrate e le uscite destinate al pubblico degli avventori devono permettere l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private;
    4. rispetto della normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari, necessaria se si effettuano operazioni più o meno complesse di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti (cd. “notifica sanitaria”, sui cui si rinvia al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”);
    5. rispetto della normativa in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59(su cui si rinvia al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”).

 

Avvio e gestione dell'attività

Per avviare e gestire l'attività è indispensabile predisporre e presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune (o associazione di Comuni, se si tratta di SUAP gestito in forma associata) territorialmente competente.

Con la SCIA l’imprenditore deve dichiarare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente. L'avvio dell’attività è immediato.

Un allegato obbligatorio alla SCIA, se si effettuano operazioni di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti, è costituito dalla notifica sanitaria, richiesta dal Regolamento CE n. 852/2004 per la cd. registrazione da parte dell’ASL ai fini della idoneità in materia di igiene dei prodotti alimentari. Non è necessaria la notifica sanitaria se si somministrano esclusivamente cibi o bevande acquistati preconfezionati o preincartati (da chi, dunque, è assoggettato al rispetto della medesima normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari).

Nel caso in cui alla principale attività di somministrazione di alimenti e bevande si voglia affiancare l'attività di esecuzioni musicali riservate agli avventori del pubblico esercizio non occorre più richiedere al Comune l’autorizzazione ex art. 69 TULPS né presentare ulteriore SCIA. Ciò è possibile a condizione che l'attività sia accessoria e non si tramuti in pubblico spettacolo, cioè non sia un'attività dotata di autonoma rilevanza imprenditoriale slegata da quella preponderante di somministrazione.

Se dunque, per quanto sopra, occorre acquisire uno o più dei titoli abilitativi previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, confluiti nella autorizzazione unica ambientale (cd. AUA), come per esempio un nulla osta in materia di impatto acustico (nel caso in cui le attività accessorie comportino l’utilizzo di impianti di diffusione sonora che superano i limiti previsti dalla zonizzazione comunale o una autorizzazione allo scarico, il SUAP indice, ed eventualmente convoca, la conferenza di servizi per l’acquisizione del provvedimento autorizzativo. In tali casi, dunque, la SCIA è presentata contestualmente alla domanda di AUA e la sua efficacia è sospesa fino al rilascio della predetta autorizzazione ambientale.

Quanto all’impatto acustico, si precisa che la documentazione deve essere predisposta da un tecnico abilitato competente in acustica; nel caso in cui, invece, non si superino i limiti di legge, l'interessato potrà presentare una semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (con la quale si afferma per l’appunto che i limiti di legge non saranno superati) che, in tal caso, non deve essere necessariamente presentata dal tecnico competente.

Con riferimento, poi, agli scarichi in fognatura, quelli provenienti da attività di ristorazione, anche self-service, come trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine, che abbiano un numero di posti a sedere inferiore a 200, sono assimilati agli scarichi domestici e pertanto non necessitano di autorizzazione. Se invece il numero di posti a sedere è pari a 200 o più, occorre presentare, per il tramite del SUAP, all’Autorità d’Ambito competente per territorio istanza di assimilazione. Nel caso di comunicazione o richiesta di assimilazione degli scarichi idrici ai reflui domestici, dunque, non occorre chiedere l’AUA. Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

 

Obblighi. Il titolare dell’attività ha l’obbligo di rispettare le norme e le prescrizioni specifiche in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro e quelle contenute nei regolamenti comunali di polizia urbana annonaria.

 

Subingresso. Il subingresso in un esercizio di somministrazione consiste nel trasferimento dell’azienda in capo ad un nuovo soggetto, genericamente detto subentrante, in proprietà (in caso di acquisto, di eredità o donazione) oppure in gestione temporanea (in caso di affitto o comodato).

Il subingresso, che può dunque avvenire per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio di somministrazione al subentrante.

L'attività di somministrazione deve essere iniziata entro centottanta giorni dalla data dell’entrata in possesso dell’azienda commerciale, o, nel caso di subingresso a causa di morte, dalla data di acquisto del titolo (ovvero dall’apertura della successione), pena la decadenza dal diritto di vedersi intestata l’attività.

È possibile peraltro, nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi non imputabili all’operatore, chiedere la proroga del termine di inizio dell’attività, purché la richiesta venga presentata prima della scadenza. Qualora tale termine perentorio non venga rispettato, si verifica la perdita di efficacia della SCIA, non sanabile.

L’erede, qualora non possieda i requisiti per l’esercizio dell’attività, ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, previo inoltro della SCIA. Qualora possieda i requisiti, può presentare la SCIA entro un anno dalla data di acquisto del titolo e alla scadenza dell’anno può trasferire ad un terzo soggetto in possesso dei requisiti l’azienda di somministrazione. Analogamente il donatario privo dei requisiti soggettivi può trasferire ad un terzo soggetto, in possesso dei requisiti, l’azienda di somministrazione, pur non avendo la facoltà di esercizio temporaneo in proprio, al pari dell’erede.

Sospensione. La sospensione dell’attività deve essere comunicata al Comune e non può eccedere i dodici mesi, pena la decadenza dall’esercizio dell’attività.

 Cessazione. La chiusura definitiva dell’attività di somministrazione deve essere comunicata al Comune, ad onere dal cessante, entro trenta giorni dalla data di effettiva cessazione.

 


 Modulistica

Somministrazione alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunita' religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico (formato docx)

Somministrazione alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunita' religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico (formato.pdf)

Notifica sanitaria (formato doc)

Notifica sanitaria (formato pdf)


Normativa nazionale e regionale

Legge Regionale 21 aprile 2020, n.7, "Testo Unico sul Commercio", articoli da 89 a 100

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “Igiene dei prodotti alimentari”

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” - articoli 64 e 71

Legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”

Regolamento regionale 24 settembre 2013, n. 6 “Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche”