Descrizione dell’attività

Per somministrazione al domicilio del consumatore si intende l'organizzazione di un servizio di preparazione di alimenti e bevande e di trasporto per la loro somministrazione al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate presso il suo domicilio. L'attività in genere comprende anche tutte le operazioni di rifornimento di cibo e bevande per mense, aerei, alberghi, stazioni ferroviarie, eccetera.

Per domicilio del consumatore si intende non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.

La somministrazione al domicilio del consumatore (da non confondere con l'attività svolta dal cuoco a domicilio, che è un libero professionista) viene normalmente distinta in:

- attività di catering che consiste nel fornire pasti preparati nelle mense aziendali, scolastiche, enti pubblici;

- attività di banqueting che consiste nel fornire pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere ed è comprensiva anche della preparazione dei tavoli/buffet, del servizio al tavolo, dei tavoli, delle sedie, dei tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie necessari all’erogazione del servizio nonchè del riordino degli stessi.

 


 

Approfondimento

L’impresa che intende esercitare attività di somministrazione deve essere iscritta al Registro imprese

L'attività di vendita a domicilio può essere svolta anche da coloro che possiedono l’autorizzazione per commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Chi si avvale di incaricati deve comunicarne l'elenco alle autorità di pubblica sicurezza nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono soddisfare i requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita. Il titolare dell'attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.

 


 

Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività

è necessario il possesso di alcuni requisiti:

  1. soggettivi, elencati in maniera dettagliata nel modello di SCIA uniformata e standardizzata a livello statale approvata in Regione Campania : 
    1. morali (che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante, dal preposto alla gestione dell’attività, dal rappresentante - institore o procuratore - dai soci) previsti:
      1. dagli articoli 11, 92 e 131 del cd. TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). Detti articoli di legge, in sintesi, inibiscono l’attività a chi ha ricevuto alcuni tipi di condanne o misure di sicurezza o di dichiarazioni di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, o sia incapace ad obbligarsi;
      2. dall’articolo 67 del cd. Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159);
      3. dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
    2. professionali (deve possederli solo chi effettivamente gestisce l’attività) previsti dall’articolo 71, comma 6 del d.lgs. n. 59 del 2010;

 

Avvio e gestione dell'attività

Per avviare e gestire l'attività, anche stagionale o temporanea, è indispensabile predisporre e presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune (o associazione di Comuni, se si tratta di SUAP gestito in forma associata) territorialmente competente.

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso, nonché alle disposizioni relative e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'avvio dell’attività è immediato.

Un allegato obbligatorio alla SCIA, se si effettuano operazioni di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti, è costituito dalla notifica sanitaria, richiesta dal Regolamento CE n. 852/2004 per la cd. registrazione da parte dell’ASL ai fini della idoneità in materia di igiene dei prodotti alimentari. Non è necessaria la notifica sanitaria se si somministrano esclusivamente cibi o bevande acquistati preconfezionati (da chi, dunque, è assoggettato al rispetto della medesima normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari).

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

 

Subingresso. Il subingresso in un esercizio di somministrazione consiste nel trasferimento dell’azienda in capo ad un nuovo soggetto, genericamente detto subentrante, in proprietà (in caso di acquisto, di eredità o donazione) oppure in gestione temporanea (in caso di affitto o comodato).

Il subingresso, che può dunque avvenire per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio di somministrazione al subentrante.

L'attività di somministrazione deve essere iniziata entro centottanta giorni dalla data dell’entrata in possesso dell’azienda commerciale, o, nel caso di subingresso a causa di morte, dalla data di acquisto del titolo (ovvero dall’apertura della successione), pena la decadenza dal diritto di vedersi intestata l’attività.

È possibile peraltro, nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi non imputabili all’operatore, chiedere la proroga del termine di inizio dell’attività, purché la richiesta venga presentata prima della scadenza. Qualora tale termine perentorio non venga rispettato, si verifica la perdita di efficacia della SCIA, non sanabile.

L’erede, qualora non possieda i requisiti per l’esercizio dell’attività, ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, previo inoltro della SCIA. Qualora possieda i requisiti, può presentare la SCIA entro 1 anno dalla data di acquisto del titolo e alla scadenza dell’anno può trasferire ad un terzo soggetto in possesso dei requisiti l’azienda di somministrazione. Analogamente il donatario privo dei requisiti soggettivi può trasferire ad un terzo soggetto, in possesso dei requisiti, l’azienda di somministrazione, pur non avendo la facoltà di esercizio temporaneo in proprio, al pari dell’erede.

 

Sospensione. La sospensione deve essere comunicata al Comune e non può eccedere i dodici mesi, pena la decadenza dall’esercizio dell’attività.

Cessazione. La chiusura definitiva dell’attività di somministrazione deve essere comunicata al Comune, ad onere dal cessante, entro trenta giorni dalla data di effettiva cessazione.


 Modulistica

Modello unificato - SCIA per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio (formato docx)

Modello unificato - SCIA per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio (formato PDF)

Notifica sanitaria (formato doc)

Notifica sanitaria (formato pdf)

 


Normativa nazionale e regionale

Legge Regionale 21 aprile 2020, n.7, "Testo Unico sul Commercio", articoli da 89 a 100 

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “Igiene dei prodotti alimentari”

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” - articoli 64 e 71