Descrizione dell’attività

Per somministrazione temporanea di alimenti e bevande si intende la somministrazione al pubblico per il consumo sul posto, effettuata all'aperto su area privata o pubblica, o all'interno di edifici su area privata o pubblica a tal fine attrezzati, per una durata temporale limitata come, per esempio, in occasione di sagre, manifestazioni religiose, tradizionali o culturali, fiere, eventi sportivi o commerciali e più in generale in caso di eventi locali straordinari.

 


 Approfondimento

L’attività di somministrazione temporanea può essere posta in essere anche da soggetti non aventi natura imprenditoriale (soprattutto in caso di sagre o manifestazioni religiose).

Nel caso in cui si tratti di impresa, essa deve però essere iscritta al Registro imprese

Anche se la normativa non lo specifica, elemento caratterizzante della somministrazione è il “servizio assistito”, cioè la presenza, all’interno dell’esercizio, di personale che si occupa del servizio al tavolo. È infatti la presenza o meno del servizio assistito a consentire di distinguere la somministrazione vera e propria dal commercio al dettaglio di alimenti e bevande.

Ad esempio, l’acquisto di un panino con companatico al reparto salumi e gastronomia del supermercato, è attività di commercio al dettaglio, perché il cliente acquista al banco e non riceve alcun servizio al tavolo: la vigente normativa consente ai titolari di esercizi di vicinato che i clienti utilizzino i locali e gli arredi dell’azienda per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia sul posto.

Non rientra nella somministrazione neppure la vendita di prodotti propri da parte dell’artigiano alimentare: tali sono, per esempio, la pizza al taglio, il gelato artigianale, il kebab, cioè tutte quelle attività in cui il prodotto alimentare viene acquistato in cassa senza usufruire, appunto, di alcun tipo di servizio assistito.

Gli esercizi di somministrazione possono essere di quattro tipi:

  1. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico non superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico non superiore al 21% del volume, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. esercizi descritti sopra alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. esercizi descritti sopra alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, come disposto da apposita ordinanza sindacale.

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano.

Nel caso di vendita di articoli del settore non alimentare, ad esempio gadget, occorre però presentare la SCIA per esercizio di vicinato.

È anche possibile proporre musica o esecuzioni musicali ai propri clienti, nel qual caso occorre rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (vai al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”).

 


 

Requisiti

Per l’avvio e l’esercizio dell’attività è necessario il possesso di alcuni requisiti:

  1. soggettivi, elencati in maniera dettagliata nel modello di SCIA uniformata e standardizzata a livello statale approvata in Regione Campania:
    1. morali (che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante, dal preposto alla gestione dell’attività, dal rappresentante - institore o procuratore - dai soci) previsti:
      1. dagli articoli 11, 92 e 131 del cd. TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). Detti articoli di legge, in sintesi, inibiscono l’attività a chi ha ricevuto alcuni tipi di condanne o misure di sicurezza o di dichiarazioni di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, o sia incapace ad obbligarsi;
      2. dall’articolo 67 del cd. Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159);
  2. oggettivi, che riguardano i locali ove l’attività viene svolta, alcuni dei quali da verificare nel caso concreto, soprattutto nel caso in cui vi sia occupazione di aree pubbliche:
    1. disponibilità da parte del titolare (titolo di proprietà, locazione, comodato, concessione, ecc.);
    2. destinazione d’uso commerciale, in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
    3. sorvegliabilità, ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564: le entrate e le uscite destinate al pubblico degli avventori devono permettere l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private;
    4. rispetto della normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari, necessaria se si effettuano operazioni più o meno complesse di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti (cd. “notifica sanitaria”, sui cui si rinvia al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”);
    5. rispetto della normativa in materia di insegne di esercizio (vai al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”);
    6. rispetto della normativa in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (su cui si rinvia al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”).

 


 

Avvio e gestione dell'attività

Per avviare e gestire l'attività, anche stagionale o temporanea, è indispensabile predisporre e presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune (o associazione di Comuni, se si tratta di SUAP gestito in forma associata) territorialmente competente.

Con la SCIA l’imprenditore deve dichiarare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente. L'avvio dell’attività è immediato.

Un allegato obbligatorio alla SCIA, se si effettuano operazioni di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti, è costituito dalla notifica sanitaria, richiesta dal Regolamento CE n. 852/2004 per la cd. registrazione da parte dell’ASL ai fini della idoneità in materia di igiene dei prodotti alimentari. Non è necessaria la notifica sanitaria se si somministrano esclusivamente cibi o bevande acquistati preconfezionati (da chi, dunque, è assoggettato al rispetto della medesima normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari). Si precisa che, una volta trasmessa la notifica sanitaria, non occorrono più adempimenti nel caso in cui si provveda a modificare l’allestimento degli spazi esterni nei quali si effettui la somministrazione temporanea degli alimenti.

Nel caso in cui alla principale attività di somministrazione di alimenti e bevande si voglia affiancare l'attività di esecuzioni musicali riservate agli avventori del pubblico esercizio non occorre più richiedere al Comune l’autorizzazione ex art. 69 TULPS né presentare ulteriore SCIA. Ciò è possibile a condizione che l'attività sia accessoria e non si tramuti in pubblico spettacolo, cioè non sia un'attività dotata di autonoma rilevanza imprenditoriale slegata da quella preponderante di somministrazione.

Se dunque, per quanto sopra, occorre acquisire uno o più dei titoli abilitativi previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, confluiti nella autorizzazione unica ambientale (cd. AUA), come per esempio un nulla osta in materia di impatto acustico (nel caso in cui le attività accessorie comportino l’utilizzo di impianti di diffusione sonora che superano i limiti previsti dalla zonizzazione comunale o una autorizzazione allo scarico, il SUAP indice, ed eventualmente convoca, la conferenza di servizi per l’acquisizione del provvedimento autorizzativo. In tali casi, dunque, la SCIA è presentata contestualmente alla domanda di AUA e la sua efficacia è sospesa fino al rilascio della predetta autorizzazione ambientale.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Nel caso in cui, infine, le attività di somministrazione si debbano svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

 

Obblighi. Il titolare dell’attività ha l’obbligo di rispettare le norme e le prescrizioni specifiche in materia di igiene, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e quelle contenute nei regolamenti comunali di polizia urbana annonaria.

 


 Modulistica

SCIA per l'esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (formato .docx)

SCIA per l'esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (formato .pdf)

Notifica sanitaria (formato .doc)

Notifica sanitaria (formato .pdf)

 


Normativa nazionale e regionale

Legge Regionale 21 aprile 2020, n.7, "Testo Unico sul Commercio", articoli da 89 a 100 

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “Igiene dei prodotti alimentari”

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” - articoli 64 e 71

Legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”

Decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564 “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 - articolo 3

Regolamento regionale 24 settembre 2013, n. 6 “Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche”