Strutture ricettive

Con la SCIA presentata, per il corpo dei locali ad uso “deposito”, sono stati previsti i lavori per adeguare ed adibire gli stessi a “camere da letto” per la ricezione e pernottamento degli ospiti. Le camere previste in progetto rispettano i requisiti minimi di cui all’art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 15/2008, approvato con DPGR 18/2009, ma non hanno i requisiti minimi per essere definite “abitazioni rurali”, nel rispetto dell’art. 3 comma 1 della L.R. 15/2008 e del PRG, che definisce abitazioni rurali gli immobili con i requisiti di cui  dal DM 05/07/1975.
Ai sensi della L.R. 15/2008, per l’esercizio dell’attività di agriturismo, la destinazione d’uso dei locali  “deposito”, fissata da titoli edilizi rilasciati, può essere modificata in “camera da letto”, solo rispettando i requisiti minimi previsti dall’art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 15/2008, approvato con DPGR 18/2009 oppure è necessario rispettare anche  quanto previsto dalla legislazione nazionale e dal PRG per adibire gli stessi a locali abitativi e pertanto utilizzati per la ricezione e pernottamento degli ospiti?

tra l’altro, la dichiarazione attestante il “possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi della vigente normativa in maniera previdenziale ed assicuratica dei propri dipendenti”.
Il possesso dei requisiti in materia previdenziale ed assicurativa è riferito ai soli dipendenti od anche al titolare dell’impresa agrituristica? Il rispetto di tale disposizione può essere verificato col durc?

O soggiorno e sala da pranzo possono essere in un unico vano, pur rispettando la superficie minima richiesta?

Non essendo prevista come obbligatoria la colazione, potrebbe essere intesa come cucina a disposizione degli ospiti o è da considerarsi ad uso di apposito personale, implicando quindi la necessità di un bagno ed uno spogliatoio vicini per gli addetti?

 

Pagina 3 di 4